Limitazione allo sbarco e circolazione di veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri 2013

Deliberazione della Giunta Comunale N. 5 del 15-01-2013


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IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
VISTA la nota prot. n. 6985 del 25.09.2011 (rif. prot. 5186 del 17.09.2012) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione …..- con la quale è richiesto al Comune di Isola del Giglio la possibilità o meno di avvalersi come ogni anno del decreto atto a limitare l’afflusso e la circolazione nelle piccole Isole, così come previsto dall’art. 8 del decreto Legislativo n° 285/92;

CONSIDERATO che la predetta nota fa riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 360 e della circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, in materia di limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole le cui disposizioni attribuiscono al Ministero predetto, sentite le Regioni ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte sbarcare e circolare nell’Isola stessa e che con il medesimo provvedimento si possano stabilire deroghe al divieto a favore di determinate categorie dei veicoli e di utenti;

DATO ATTO che la norma di cui trattasi ben si adatta alle caratteristiche di questo Comune, con particolare riferimento alla crescita notevole della popolazione stabile dell’Isola del Giglio dovuta alla presenza sulla stessa di numerosi alberghi, residence e case di villeggiatura;

RITENUTA l’opportunità, come per gli anni scorsi, di dover derogare al divieto per le categorie di veicoli e di utenti meglio specificate nel dispositivo del presente atto;

RITENUTO, per motivi di sicurezza e di facilità di circolazione stradale, di richiedere l’emissione del provvedimento di che trattasi, nel periodo indicato nel dispositivo della presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra, per i veicoli che disporranno di autocertificazione, non sono previsti oneri, ma saranno prodotte opportune verifiche che l’Amministrazione Comunale si riserverà di effettuare al fine di garantire il rispetto della limitazione;
propone alla Giunta Comunale di deliberare sui seguenti punti:

1. di esprimere parere favorevole alla emissione del decreto ministeriale con il quale:
a) dalla data del 24/03/2013 al 16/09/2013 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell’Isola del Giglio, ad esclusione del concessionario che effettuano Trasporto Pubblico Locale comunale. Nel caso in cui la società che gestisce i trasporti sull’Isola, sia impossibilitata a svolgere servizi suppletivi in alcuni giorni in cui vige il divieto, l’Amministrazione Comunale può, in deroga, rilasciare autorizzazioni allo sbarco ad autobus in un numero non superiore a n° 2 giornalieri.
b) dal 03/08/2013 al 25/08/2013 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola del Giglio di veicoli appartenenti a persone non residenti all’Isola del Giglio;
c) dal 24/03/2013 al 03/11/2013 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non residenti sull’Isola stessa;
2 durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, previa compilazione di autocertificazione, da esibire allo sbarco sull’isola, da conservare all’interno del veicolo per tutto il periodo del soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell’alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno), possono invece affluire e circolare nell’Isola del Giglio:
a) veicoli i cui proprietari, non residenti, possono dimostrare che trascorreranno almeno 5 giorni sull’isola;
b) veicoli appartenenti a soggetti, non residenti, iscritti nei ruoli dell’imposta di nettezza urbana;
c) Caravan ed autocaravans i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell’unico campeggio esistente sull’Isola;
3 Durante il periodo di vigenza del divieto possono altresì liberamente affluire e circolare sull’Isola del Giglio:
a) Veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio;
b) Veicoli recanti targa estera;
c) Veicoli per il trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell’Isola;
d) Autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
e) Veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell’8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
4 durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, possono invece affluire e circolare nell’Isola di Giannutri:
a) Veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio, frazione Isola di Giannutri;
b) Autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio ed adibiti a pubblica utilità;
c) Veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell’8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) Veicoli atti a:
  • recupero dei R.S.U. e per il trasporti di materiali classificati rifiuti speciali.
  • approvvigionamento Idrico.
  • manutenzione dell’acquedotto, e della rete fognaria.
  • Trasporto gasolio per centrale elettrica.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO
della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.